Se la ex moglie convive con un altro e prende l’assegno di mantenimento, ne perde il diritto, lo stabilisce la sentenza della corte di cassazione 19345 depositata oggi dalla Sesta sezione civile.
Respingendo il ricorso di una ex moglie divoziata nel 2011 di Latina, che voleva il mantenimento a vita dopo il fallimento della convivenza con un altro, dove aveva portato con se il figlio avuto durante il matrimonio: «l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicchè il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
che segue e rafforza quello già espresso nella sentenza 6855 del 2015 e nella 2466 del 2016 – la Cassazione spiega che «la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall’art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile».
Il ricorso della ex moglie di Latina Rita P. è stata rigettata dalla suprema corte di appello di Roma perchè la sua convivenza viene considerata una nuova famiglia di fatto, poi non aveva dato nessuna prova della cessazione sia della relazione che della convivenza. E’ stata condannata a pagare le spese legali per 3200€