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Malattia, lavoro e visite fiscali, cosa cambia nel 2017

Malattia, lavoro e visite fiscali, cosa cambia nel 2017?  Cambia che la visita fiscale scatta il primo giorno di assenza dal lavoro, se l’assenza è giustificata da mallattia bisogna subito avvertire il datore di lavoro se sia pubblico che  privato,  per non incorrere in pesanti sanzioni, il tempo per avertire il datore di lavoro è regolato dal contratto collettivo applicato dall’azienda per il quale si lavora.

Normalmente si deve avvertire prima dell’inizio del turno di lavoro per le aziende che applicano i seguenti contratti collettivi: telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, gomma/plastica, carta, tessile/abbigliamento/confezioni, grafica /editoria, alimentare; entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto; entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo per le aziende di autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), legno/arredamento, chimica, calzature e infine, entro il primo giorno di assenza per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.

Nei casi in cui c’è un comprovato impedimento non si ha l’obbligo di avvertire il datore di lavoro, invece se non ci sono le giusticazioni provate dal lavoratore, il datore di lavoro può applicare le sanzioni, anche se il certificato medico è stato mandato nei termini.

Per ottenere il certificato medico bisogna recarsi dal propio medico di famiglia entro le 48 ore della patologia, la quale manderà il certificato con la diagnosi, all’indirizzo reperibile del dipendente in via telematica, poi l’inps in via telematica trasmetterà la ricevuta con il numero di protocollo. Se il contratto collettivo e gli accordi con il datore di lavoro lo prevedono, bisogna mandare il numero di protocollo anche al datore di lavoro.

Se il proprio medico di famiglia è assente ci si può rivolgere o alla guardia medica, oppure ai medici convenzionati dal servizio nazionale, in caso di ricovero è l’ospedale che deve mandare il certificato medico.

Una volta avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato medico bisogna essere reperibili a casa per la visita fiscale, è un controllo da parte del medico dell’inps per verificare lo stato effettivo di malattia. Le fasce di reperibilità alle quali bisogna attenersi sono: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se si è dipendenti del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se si è dipendente pubblico.

In determinati casi non si è obbligati ad essere reperibili per la visita fiscale, in caso di ricovero in ospedale, perchè fisicamente è impossible essere reperibili, poi ci altri casi di esonero dalla reperribilità alla visita fiscale, sono quei casi di malattie gravi, l’ipotesi riguarda, ad esempio, chi ha gravi patologie cardiache, pazienti con patologie oncologiche, dializzati; oppure casi di invalidità ed handicap molto gravi. Il medico di famiglia deve stabilire se si ha diritto all’esonero con un certificato medico e codice.

Durante la malattia se si è già stati sottoposti a controllo fiscale non ci può essere una seconda visita, in caso di ricaduta della malattia invece ci può essere una seconda visita.

Non sono giustificabili per la reperibilità le scuse tipo, che non funzionava il citofono, che non si è sentito il citofono che fanno risultare assente il lavoratore al controllo.  In caso di giusticazione valida dall’assenza del controllo il datore di lavoro può applicare la sanzione, che consiste nella perdità del 100% per i primo 10 giorni di malattia, tranne se il lavoratore è sottoposto ad una seconda visita presso l’ambulatorio della Asl per accertare l’effettivo stato di malattia, in questo può recuperare la retribuzione. In caso di assenza alla seconda visita ambulatoriale si perde il 50% della restante retribuzione, alla terza visita mancata si perde tutto. Fonte della notizia.

Malattia, lavoro e visite fiscali, cosa cambia nel 2017ultima modifica: 2016-12-22T20:31:47+01:00da
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