Un genitore non può pubblicare le foto di figli minorenni sui social network, se non c’è il consenso dell’altro genitore, se le foto sono in rete devono essere rimosse subito.
Lo ha stabilito il tribunale di Mantova, il giudice Mauro Bernardi, in una sentenza tra 2 coniugi divorziati, il cui padre aveva chiesto la revisione sull’accordo dell’affidamento dei figli e la loro residenza con la madre.
Nel ricorso l’uomo ha precisato che l’ex moglie pubblicava le foto dei suoi 2 figli, uno di tre anni e mezzo e un altro di un anno e mezzo, sui social, e ha ordinato di rimuovere subito le foto sei suoi figli pubblicate in rete, facendo riferimento all’articolo 10 del codice civile sulla tutela dell’immagine, ad alcuni articoli del decreto legislativo 196 del 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sulla convenzione di New York, ratificata dall’Italia nel 1991. sulla tutela dei minori e sul regolamento dell’Unione Europea del 2016 che entrerà in vigore l’anno prossimo.
«L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi – scrive il giudice – in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini» non potendo , inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio», ne tragga «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati».
Nonostante la sentenza, il giudice non ha ritenuto opportuno modificare l’accordo sui figli.