Sono valide le nozze in Italia celebrate via skype, a stabilirlo è la prima sezione civile della Cassazione (sentenza n. 15343/2016), che rigetta così il ricorso del Viminale.
La vicenda, si legge su studiocataldi.it, il comune di San Giovanni in Persiceto, non voleva trascrivere e rendere valide le nozze tra un uomo pakistano e una donna italiana, perchè ritenevano non valida la celebrazione del matrimonio via telefonica o telematica, era da ritenersi contrario alla legge italiana, valido solo in via eccezionale: “la contestuale presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al fine di assicurare la loro libertà nell’esprimere la volontà di sposarsi“.
Ma il ministero dell’interno, il tribunale di Bologna e la corte di appelo le ritenevano valide perchè sono a norma di legge in Pakistan e quindi dovevano essere valide anche in Italia, indipendentemente da come erano state celebrate, in presenza di testimoni.
Era da ritenersi illeggittimo il rifiuto da parte dell’ufficiale di stato di trascrivere le nozze, non c’era stata nessuna violazione delle norme internazionali, atteso che la contestuale presenza dei nubendi dinanzi all’autorità officiante, a norma dell’art. 107 c.c., non costituisce un principio irrinunciabile per la stessa legge italiana”. Giunta la vicenda innanzi alla Cassazione, anche per i supremi giudici la richiesta del Viminale è infondata.
La Corte bolognese, affermano infatti, ha correttamente premesso che, ai sensi dell’articolo 28 della l. n. 218/1995, “il matrimonio celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”.
Il matrimonio valido secondo le leggi del Pakistan, doveva esserlo anche per l’italia, il ministero si opponeva perchè un matrimonio celebrato via internet con la sola presenza dello sposo, non garantisce il veritiero consenso, gli Ermellini ricordano che “se l’atto matrimoniale è valido per l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a rappresentare il consenso dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento italiano